Pubblicata il: 29 Ottobre 2021
Condominio. Pignorabilità diretta del conto corrente intestato al Condominio.
Con una recente sentenza n. 782/2021 il Tribunale di Cassino, richiamandosi ad altre sentenze di analogo tenore dei Tribunali di Milano del 21/11/2017 e Cagliari del 27/02/2018, si è pronunciato affermando la possibilità per i creditori condominiali di pignorare direttamente le somme depositate sul conto corrente intestato al Condominio stesso, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 63 co. 2 disp. att. c.c.
Quest’ultimo vieterebbe, in linea generale, l’azione dei creditori nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini morosi.
La sentenza del Tribunale di Cassino, recependo l’orientamento maggioritario di merito, ha ritenuto che le somme depositate sul conto corrente del Condominio devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini, poiché ad esse viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale non possono più singolarmente e personalmente disporne.
Ad ulteriore sostegno della tesi anzidetta, la recente riforma in materia di condominio non ha previsto alcun privilegio in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al Condominio; di conseguenza si deve ritenere che dette somme non possano essere distinte dal resto del denaro ivi presente quanto a provenienza e destinazione e possono, pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore del condominio.
Avv. Battesini Nanni (Asppi BO)