Emilia-Romagna. Comunicato CIN (Codice Identificativo Nazionale) e CIR (Codice Identificativo Regionale)

Pubblicata il: 10 Gennaio 2025

Emilia-Romagna. Comunicato CIN (Codice Identificativo Nazionale) e CIR (Codice Identificativo Regionale)

Il DL 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello nazionale

il Codice Identificativo Nazionale (in seguito denominato CIN) che è un codice univoco per

identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Chi deve richiedere il CIN

Tutti i titolari o i gestori delle delle strutture e tipologie ricettive previste dalla L.R.16/2004 e

s.m.i. devono richiedere il CIN, in particolare le:

– strutture alberghiere (Residenze turistico alberghiere RTA, alberghi e Condhotel);

– strutture extralberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli,

case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici)

– strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort),

– altre strutture ricettive (aree attrezzate di sosta temporanea, appartamenti ammobiliati ad

uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche, bed and Breakfast e

agriturismi)

Come si ottiene il CIN

Il CIN deve essere richiesto accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle

Strutture Ricettive (BDSR), istituita dal Ministero del Turismo, alimentata in interoperabilità

con i dati già presenti nella banca dati in uso nella Regione Emilia-Romagna (Ross 1000),

alla seguente pagina web:

https://bdsr.mini steroturismo.gov.I t/

L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e

password dal Ministero del Turismo previa registrazione.

La piattaforma nazionale BDSR contiene già i dati presenti su Ross 1000 per le strutture

della Regione Emilia-Romagna, ma al fine di ottenere il CIN è necessario compilare

alcune informazioni aggiuntive, in particolare:

– la categoria catastale e la terna catastale delle singole unità immobiliari;

– il codice (principale e secondario) ATECO dell’impresa, se si tratta di attività a gestione

imprenditoriale;

– la dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-ter del

DL 145/2023 e s.m.i.;

Se la struttura è in regola con le procedure amministrative (presentazione della SCIA o

della comunicazione prevista per il tipo di attività) ma, entrando in BDSR e avviando la

procedura per ottenere il CIN, non è visibile nell’elenco delle strutture, allora bisognerà

procedere, esclusivamente all’interno della medesima piattaforma BDSR, con una

“segnalazione di struttura mancante” (si rinvia al “manuale cittadino” presente sul sito del

Ministero); ovviamente, le strutture per cui la comunicazione o SCIA di avvio è stata

presentata soltanto da poco saranno visibili in BDSR solo dopo che si sarà completato

l’iter di comunicazione tra Comune e Regione per l’inserimento dell’anagrafica in

Ross1000 e il successivo invio alla BDSR.

il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del Codice

identificativo Regionale (CIR).

Termini per acquisire il CIN e entrata in vigore

Il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN è fissato nella

data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni.

Come si usa il CIN

Il CIN va: esposto all’esterno dello stabile; Indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati

(sostituisce il CIR); Indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di

commercializzazione dell’attività ricettiva (sostituisce il CIR); I soggetti che esercitano

attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno

l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità

immobiliare destinata ad attività ricettiva.

Cin e terna catastale – situazioni particolari

Il CIN, in linea di principio è assegnato ad ogni singola struttura ricettiva o singola unità

immobiliare ma vi sono situazioni particolari che riguardano strutture ricettive che sono

composte da più unità immobiliari a cui è stato attribuito un unico CIR a livello regionale: si

tratta di case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti in forma imprenditoriale e alberghi

diffusi. In questi casi nel portale ministeriale all’anagrafica della struttura dovranno essere

aggiunte le categorie e le terne catastali di tutte le unità immobiliari su cui si svolge

l’attività turistico ricettiva.

In caso invece di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non

imprenditoriale il CIN sarà diverso per ogni alloggio locato con separato accesso alla

Banca dati nazionale delle strutture ricettive per ogni singola unità abitativa.

Si ricorda che in Emilia-Romagna, fatte salve future modifiche normative, in base alla

vigente normativa regionale, gli affitti brevi di cui al DL 50/2017 non sono autonome

fattispecie ricettive ma devono essere ricondotti alla tipologia ricettiva degli “appartamenti

ammobiliati ad uso turistico” di cui all’art. 12 della L.R. 16/2004 e ai relativi atti applicativi

(DGR 2186/2005 modificata ed integrata dalla DGR 802/2007). Nel caso in cui il contratto

di locazione sia inferiore ai 30 giorni non è prevista la registrazione presso l’Ufficio del

Registro.

Obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale Ross 1000

Al fine di conseguire il CIN come sopra illustrato, permane l’obbligo preliminare di

iscrizione nella banca dati regionale Ross 1000.

In seguito all’acquisizione del CIN, non sarà più necessario indicare il CIR nel materiale

promozionale e nelle attività di commercializzazione, ma dovrà essere indicato solo il CIN.

In conseguenza troveranno applicazione SOLO le sanzioni previste dalla norma nazionale.

Sanzioni e controlli

Le sanzioni pecuniarie applicabili per il mancato o scorretto utilizzo del CIN, ai sensi del

Comma 9 art. 13-ter vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 8000 euro in base

alla violazione riscontrata.

Ulteriori Informazioni

Per maggiori informazioni riguardanti il CIN, trattandosi di normativa statale e non

comunale, è possibile fare riferimento alla pagina del Ministero del turismo:

Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)

e alle FAQ messe a disposizione al seguente link:

https: //www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

Per maggiori informazioni riguardanti il Ross 1000, trattandosi di normativa regionale e

non comunale, è possibile fare riferimento alla pagina della Regione Emilia Romagna:

https://dati-turismo.regione.emilia-romagna.it/oauth2/signin

e alle FAQ messe a disposizione al seguente link:

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo/faq-

rilevazioni-turismo

La Regione Emilia Romagna per informazioni all’utenza ha predisposto un apposito

helpdesk che risponde, in orario d’ufficio, anche pomeridiano, dal lunedì al venerdì, al

seguente recapito: 051 5274242.

E’ possibile inoltre contattare la Regione tramite e-mail:

statisticaturismo.ra@regione.emilia-romagna.it

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