Pubblicata il: 09 Ottobre 2024
Per l’approvazione delle tabelle millesimali serve la maggioranza. L’unanimità è richiesta soltanto ove si intenda derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese
Con la sentenza n. 1253 del 18 giugno 2024 il Tribunale di Ancona ha ribadito i principi giurisprudenziali in tema di quorum necessari per procedere correttamente all’approvazione delle tabelle millesimali.
il Tribunale ha ritenuto raggiunto il quorum deliberativo per l’approvazione delle tabelle millesimali ossia la maggioranza richiesta dalla legge, cioè in base all’art. 1136 secondo comma c.c.: “Sono valide le DELIBERAZIONI approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Anche la revisione delle tabelle millesimali che avvenga solo con finalità ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge può essere fatta a maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 1136 comma 2 c.c.. Invece se l’intento è quello di derogare espressamente al regime legale della ripartizione delle spese o una diversa cognizione della ripartizione delle spese, stante la natura contrattuale del regolamento, è necessaria l’approvazione all’unanimità (cfr. Cass. n. 2712/2023).
La deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone quindi come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condòmino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione di tale obbligo.
Il consenso di tutti i condomini è necessario, invece, per poter derogare al regime legale di ripartizione delle spese. Per questo scopo è quindi necessario stipulare una convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione delle spese condominiali che può essere contenuta nel regolamento condominiale oppure in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimità.
Qualora il regolamento non preveda la ripartizione delle spese per la gestione delle parti comuni, la gestione deve essere quella stabilita dalla legge, e le quote sono stabilite in proporzione alla proprietà, che è indicata dalle tabelle millesimali.
Per eventuali chiarimenti in Asspi sono disponibili i legali dell’Associazione