Statuto votato dalla Direzione del 31 luglio 2020 e da approvare dal Congresso Straordinario (Assemblea Straordinaria) del 25 settembre 2020
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita con sede a Ravenna, l’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari di RAVENNA (A.S.P.P.I. di Ravenna), Ente non commerciale, senza scopo di lucro. Il marchio adottato è quello concesso dall’Asppi Nazionale alle sedi territoriali. L’Associazione aderisce all’ASPPI nazionale, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, accettandone lo Statuto pur mantenendo la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e organizzativa.
Art. 2 – SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto e i regolamenti emanati dagli organi competenti, i proprietari di una o più unità immobiliari o titolari di diritti reali di godimento sulle medesime, nonché coloro che, apprestandosi a diventarlo, intendono usufruire della tutela e dei servizi dell’Associazione ai fini dei relativi adempimenti.
Possono inoltre fare parte dell’Associazione enti e aggregazioni della proprietà immobiliare, quali condomìni, consorzi e cooperative, secondo modalità di ammissione e di partecipazione all’attività associativa che sono stabilite dalla Direzione.
Gli associati sono divisi in categorie:
-Proprietari di unità abitative date in locazione
-Proprietari di sola prima casa o altre date in comodato
-Utenti, Consumatori, ecc…
-Condomìni, Cooperative, Società, Associazioni, Agenzie, Aziende, ecc…
Art. 4 – ISCRIZIONE
L’adesione all’Associazione avviene con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa, con la quale il Socio accetta completamente lo statuto dell’ASPPI di Ravenna e il suo regolamento. L’iscrizione ha immediata validità per la fruizione dei servizi Asppi. Ha piena operatività (elettorato attivo e passivo) dopo 60 giorni dall’adesione, tempo nel quale la Direzione, motivandola, ha la facoltà di respingere la richiesta di adesione, rimborsando il costo della tessera.
Presso la sede dell’Associazione deve essere tenuto aggiornato l’elenco degli associati, anche in formato elettronico.
Art 5 – DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione in qualità di associato vale per l’anno di calendario in corso. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Tale iscrizione vale per l’anno di calendario in corso alla data dell’accettazione e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno (con obbligo di versamento della quota associativa annuale) salvo disdetta da dare entro il 30 settembre di ogni anno, ove non si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 7.
Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
L’Associato in regola con i versamenti contributivi ha diritto di voto, di consulenza, di assistenza, d’informazione, di utilizzazione dei servizi presso gli uffici centrali e periferici dell’Associazione, nei limiti degli orari e dei calendari, resi noti mediante affissione nei locali dell’Associazione, nel periodico e sul sito internet, secondo le modalità organizzative e amministrative fissate di anno in anno dalla Direzione.
Art. 7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati sono costituiti, in relazione alla gravità dell’infrazione, da:
Sono considerati in ogni caso infrazioni le violazioni delle norme statutarie.
I provvedimenti disciplinari sono deliberati dalla Direzione di Zona.
La Direzione di Zona è tenuta a deliberare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza o da quando ha avuto notizia del fatto, salvo rinvio motivato per ulteriore termine non superiore a ulteriori sessanta giorni.
Le spese di giudizio saranno rimborsate dalla parte soccombente.
Art. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA
L’Esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Annualmente è redatto il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dalla Direzione e reso pubblico mediante affissione nella bacheca dell’Associazione.
Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
Art. 10 – CONGRESSO DI ZONA
Il Congresso di Zona è convocato, su iniziativa della Direzione di Zona, ogni quattro anni in via ordinaria su proposta dell’Assemblea Nazionale, salvo altre deliberazioni dell’Assemblea Nazionale Asppi.
Il Congresso di Zona può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata, da inoltrarsi alla direzione, e sottoscritta da almeno il 30% dei Soci, in regola con la quota associativa al 31/12 dell’anno precedente,
La Direzione di Zona può convocare il Congresso Straordinario, per ragioni motivate, con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione stessa. Della convocazione verrà data comunicazione nei seguenti modi: e-mail, pubblicazione sul sito, pubblicazione pagina Facebook e affissione nelle bacheche delle sedi
Nel caso che il congresso straordinario sia convocato a meno di 2 anni dal successivo congresso ordinario, lo straordinario si intende sostitutivo del congresso ordinario stesso e verranno pertanto eletti anche i delegati per il Congresso provinciale. La successiva Assemblea Nazionale ne deciderà la conferma.
Art. 11 – SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO
Il Congresso di Zona nomina una Presidenza che sovrintende e ne gestisce lo svolgimento nonché le singole commissioni per l’adempimento delle seguenti funzioni:
Al Congresso di Zona è presentata una relazione approvata dalla Direzione uscente e una relazione del Collegio dei Revisori.
Al Congresso di Zona potrà partecipare un membro della Direzione provinciale, regionale o nazionale con funzione di garante della regolarità dei lavori.
Art. 12 – POTERI DEL CONGRESSO DI ZONA
I poteri del Congresso di Zona sono:
Art. 13 – NORME CONGRESSUALI
Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso con diritto ad un solo voto, salvo rappresentanze legali, qualunque sia il valore della/e quota/e da lui versata/e.
Lo svolgimento del Congresso sarà inoltre disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Direzione uscente, che potrà definire le modalità di svolgimento dei lavori ed eventuali priorità e/o preferenze in merito all’anzianità d’iscrizione e/o all’esperienza pregressa maturata dagli Associati nella titolarità di cariche associative in seno all’Associazione.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza relativa di voti dei presenti e sono obbligatorie per tutti gli associati e gli organi dell’Associazione.
Ogni votazione è normalmente effettuata con voto palese, salvo che almeno un terzo dei presenti, con diritto di voto, ne richieda l’effettuazione con voto segreto.
I Condomìni, in Assemblea congressuale, sono rappresentati dal proprio Amministratore o da un suo delegato portatore di un solo voto.
Le associazioni, le aziende, le società e le cooperative sono rappresentate dal loro Legale Rappresentante o suo delegato.
Art. 14 – LA DIREZIONE DI ZONA
La Direzione di Zona è formata da minimo 9 componenti fino ad un massimo di 13 componenti.
Fanno parte della Direzione il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio qualunque sia il numero dei membri eletti dal Congresso.
La Direzione di Zona dirige l’Associazione fino al successivo Congresso e delibera a maggioranza di voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.
In caso di parità acquisita dagli Associati durante le elezioni, è scelto colui che ha la maggiore anzianità d’iscrizione all’ASPPI.
In via straordinaria il Congresso è convocato in base a quanto stabilito dall’art. 10 (2° e 3° comma).
La data di convocazione del Congresso ordinario e straordinario deve essere resa nota agli Associati con almeno quindici giorni di anticipo con le seguenti modalità: e-mail, pubblicazione sul siti internet, pubblicazione sulla pagina Facebook, affissione nelle bacheche delle sedi.
Possono essere eletti i legali rappresentanti dei condomìni, delle aziende, delle associazioni, delle società e delle cooperative.
Art. 15 – CARICHE ASSOCIATIVE
Il Presidente nella prima Direzione di Zona, nomina tra i propri membri:
Ai lavori della Giunta Esecutiva possono partecipare, di volta in volta, consiglieri con specifiche deleghe operative.
I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione e alla votazione di delibere o provvedimenti riferiti a questioni che li riguardano personalmente.
Art. 16 – INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili (salvo quanto previsto dall’art 14) con l’appartenenza a membro della Direzione i dipendenti (escluso il Capo Ufficio e il Vice Capo Ufficio). I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, inoltre, non possono contemporaneamente essere membri della Direzione di Zona.
Art. 17 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE
In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri della Direzione di Zona eletti dal Congresso (ad esclusione del Presidente) si provvede alla loro sostituzione se obbligatoria o se votato a maggioranza dalla direzione mediante:
a) subentro di diritto dei candidati che nelle elezioni congressuali hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse un’indicazione di preferenze nell’ambito di una più ampia rosa di candidati;
b) subentro di diritto, nell’ordine, dei candidati eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste bloccate con l’indicazione dei membri supplenti;
c) in caso di esaurimento degli eletti, la Direzione indica, tramite voto, una rosa di nomi da mettere a disposizione per eventuali successivi subentri. In caso di parità vale la maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione;
d) in via subordinata possono essere cooptati altri associati, mediante votazione che ottenga nella stessa Direzione di
Zona la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
In caso di dimissioni decesso o revoca, decadenza del Presidente, decade automaticamente anche la giunta, e i suoi componenti; il nuovo Presidente verrà eletto dalla direzione fino al successivo congresso.
I membri della Direzione di Zona che non giustifichino l’assenza per tre riunioni consecutive decadono dall’incarico.
Art. 18 – COMPITI DELLA DIREZIONE
La Direzione di Zona:
La Direzione provvede inoltre, entro il trenta ottobre di ogni anno, a fissare la quota associativa per l’anno successivo.
La Direzione può istituire sezioni territoriali, comunali e/o di quartiere, determinandone giurisdizione, competenza tecnica e amministrativa e regolamento esecutivo.
La Direzione di Zona, convocata dal Presidente, si riunisce e vota di norma nella sede sociale, o in altra sede indicata nella convocazione, o tramite strumenti multimediali, non meno di una volta ogni quattro mesi.
Art. 19 – LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva cura, con la tempistica decisa dal Presidente, l’applicazione dei deliberati della Direzione di Zona. E’ l’organo che sotto la direzione del Presidente, è impegnato nello sviluppo delle politiche sindacali e dei servizi, cura i rapporti col territorio e i diversi livelli organizzativi dell’Associazione e può predisporre, su proposta del Presidente, i temi da porre all’attenzione della Direzione di Zona.
E’ composta come indicato al precedente art. 15, punto a) e delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni, considerate valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi. A parità di voti prevale quello del Presidente. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi.
Su invito del Presidente può assumere decisioni d’urgenza, ad eccezione dell’adozione delle delibere riguardanti i bilanci e gli atti inerenti la gestione di eventuali titoli di risparmio di competenza della Direzione di Zona. Le decisioni deliberate con carattere d’urgenza devono essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione utile della Direzione di Zona. La giunta decade con il Presidente.
Art. 20 – PRESIDENTE
Il Presidente presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione e delle commissioni di lavoro, con esclusione del Congresso, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Il presidente decide l’Ordine del Giorno della Direzione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi per quanto concerne il coordinamento e la programmazione dell’amministrazione economica – finanziaria – fiscale della stessa, nonché della sua impostazione politico-sindacale, con facoltà di delega.
Nel caso di nomina di due Vice Presidenti, e di impossibilità di azione del Presidente, svolge la funzione vicaria il più anziano d’età a meno che non vi sia diversa decisione da parte del Presidente.
In caso di impedimento grave e definitivo o di dimissioni del presidente, la Direzione nominerà, tra i suoi membri, il nuovo Presidente.
Art. 21 – IL SEGRETARIO
Il Segretario cura il disbrigo delle pratiche correnti, la compilazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali dell’Associazione e la conservazione di tutta la documentazione ufficiale. I verbali verranno trasmessi ai membri della Direzione, per essere perfezionati.
Si occupa della convocazione e organizzazione delle sedute degli organi.
Tutte le convocazioni e le comunicazioni possono essere trasmesse in via telematica (telefono, sms, chat, pec, e-mail, ecc.) o altro sistema riproducibile.
Tutte le assemblee e le riunioni possono svolgersi tramite sistemi audiovisivi (call conference, streaming, ecc.) e, in casi eccezionali (epidemie, cataclismi, guerre, ecc.), anche tramite qualsiasi sistema di collegamento a distanza (telegrafo,
fax, telefono, sms, chat, pec, e-mail, ecc.).
Svolge inoltre le funzioni per le quali è espressamente delegato dal Presidente o dalla Direzione di Zona.
Art. 22 – L’AMMINISTRATORE
L’amministratore sovrintende alla gestione della contabilità alla riscossione dei contributi e autorizza i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione.
Annualmente presenta il rendiconto economico.
L’Amministratore cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti a cui dovrà essere presentato il bilancio con la relativa relazione almeno quindici giorni prima dell’approvazione.
ART. 23 NORME COMPORTAMENTALI
Gli associati all’ASPPI di Ravenna sono tenuti a un comportamento aderente ai principi statutari.
I dirigenti nominati negli organi sociali devono ispirare la loro azione ai principi del pluralismo, della democrazia, della partecipazione, della collaborazione e dell’appartenenza ad un’Associazione di dimensione locale ma, anche regionale e nazionale.
Questi principi devono ispirare l’operato anche dei dipendenti e dei consulenti esterni chiamati a collaborare con l’Associazione.
La fede religiosa, l’appartenenza ad un partito e l’interesse economico non devono impedire agli associati la partecipazione alle attività comuni con spirito di responsabilità e di applicazione dei principi democratici che regolano la vita collettiva.
Art. 24 – REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali e le relative prestazioni possono prevedere, su decisione della Direzione di Zona, una indennità di funzione e il rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento del mandato e/o di incarichi specifici. La Direzione può decidere il riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali.
Art. 25 – COMMISSIONI DI LAVORO
Le commissioni di lavoro operano sulla base di direttive generali fissate dalla Direzione di Zona e svolgono indagini, studi, esami formulando proposte da sottoporre all’approvazione del massimo organo decisionale dell’Associazione. La Direzione decide sul numero e sui settori d’intervento delle commissioni.
Le commissioni sono costituite per determinati settori d’intervento e per specifici argomenti, al fine di consentire alla Direzione di Zona di recepire più direttamente la volontà dei Soci e sviluppare meglio gli scopi e le funzioni dell’Associazione, tenuto conto dei problemi della categoria, del territorio, dell’edilizia convenzionata, del condominio, della locazione, dei tributi, dell’amministrazione immobiliare, dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi.
I responsabili delle commissioni di lavoro possono favorire la partecipazione alle sedute sia degli Associati che di non Associati, al fine di garantirne una maggiore funzionalità, partecipazione ed efficienza.
Le commissioni potranno essere convocate, presso la sede sociale, dai relativi responsabili anche telefonicamente o tramite e-mail, previa informazione al Presidente e al Segretario.
Art. 26 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi ed eventuali due supplenti, nomina il Presidente scegliendolo tra i propri membri effettivi.
Ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili in base agli obblighi contabili previsti dalle normative a cui l’associazione è soggetta. Il Collegio verifica inoltre i conti consuntivi e i bilanci preventivi annuali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori di proprietà sociale.
In occasione della convocazione del Congresso, il Collegio dei Revisori, redige una relazione sulla gestione economica-finanziaria dell’Associazione che viene allegata a quella patrimoniale per dar conto sul periodo intercorso dal precedente Congresso.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.
Art. 27 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi ed eventuali due supplenti, è competente a decidere, in base all’eventuale apposito regolamento:
Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione sul reclamo, al Collegio dei Probiviri dell’Asppi Provinciale.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto dal Collegio (effettivi e supplenti) ed è scelto fra i soli membri effettivi.
Il Collegio viene convocato dal suo Presidente entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso; questo è trasmesso dal Collegio alla controparte per le relative controdeduzioni che dovranno pervenirgli entro 20 giorni.
Il Collegio deve convocare davanti a sé i contendenti e decidere secondo equità in modo inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
I membri del Collegio dei Probiviri possono non essere Soci Asppi, per meglio soddisfare la caratteristica della terzietà.
Lo svolgimento del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 28 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
ART. 29 – PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
E’ disposta la in trasmissibilità dei contributi, corrispettivi, donazioni e oblazioni. Gli stessi non sono rivalutabili.
ART. 30 – CASO DI SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’ASPPI di Ravenna sarà deliberato dal Congresso con maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare o finanziario, su delibera del Congresso sarà devoluto ad altra/e Associazione/i o Ente/i con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/11/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 31 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
Durante la vita dell’Associazione viene fatto espresso divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.