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Ufficio Contratti

Tel: 0544 470102 info@asppi.ra.it

Michele Strocchi

Responsabile
Tel: 0544 470102 michele.strocchi@asppi.ra.it

Beatrice Minghini

Tel: 0544.470102 beatrice.minghini@asppi.ra.it

Ufficio Contratti

Affittare un immobile in tutta tranquillità non è cosa semplice. Scadenze contrattuali, aggiornamenti Istat, imposta di registro, comunicazioni all’inquilino; numerose sono le incombenze da assolvere per riuscire a evitare sanzioni e contenziosi. Per non parlare della scelta del tipo di contratto e dell’opzione della cedolare secca che se non valutate accuratamente possono portare ad una maggiore pressione fiscale sull’affitto. In questo settore chiave, tra quelli che ruotano intorno alla piccola proprietà immobiliare, ASPPI offre ai soci, competenza e professionalità, dalla sottoscrizione alla conclusione del rapporto di locazione e una consulenza a 360 sfruttando la collaborazione del proprio ufficio fiscale/Caf.

I Servizi Ufficio Contratti

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Conteggio canoni concordati

Stesura contratto comodato gratuito

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Asseverazione contratti concordati

Rinnovi, risoluzioni, proroghe riduzione canone

La Riforma delle Locazioni Abitative

La disciplina delle locazioni abitative è stata radicalmente modificata con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n 431

Contratti concordati

I contratti a canone concordato, introdotti dalla legge 431/98, hanno una durata minima di 3 anni più altri due di rinnovo automatico (3+2).

L’importo del canone di affitto è calcolato in base agli indicatori contenuti nell’Accordo territoriale, frutto della contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari.

I proprietari che adottano questo tipo di contratto godono di specifiche agevolazioni fiscali.

Contratti liberi

Questa tipologia di contratto è caratterizzato da un’autonomia contrattuale limitata, nel senso che le parti possono definire del tutto autonomamente l’entità del canone e altri aspetti contrattuali, stabilendo però una durata minima di quattro anni, con rinnovo automatico di altri quattro, salva la facoltà di diniego del locatore, nei casi tassativamente previsti dall’art 3 L. 9/12/1998 n 431 (utilizzazione dell’immobile per sé o per i propri familiari, vendita, immobile sottoposto ad opere ecc.

Contratto transitorio

L’art. 5 comma 1 dispone la possibilità di stipulare, in caso di particolari esigenze, contratti di locazione di natura transitoria.

Le caratteristiche principali di questi contratti sono:

  • durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi
  • previsione di una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore
  • il conduttore deve provare l’esigenza di transitorietà con apposita documentazione da allegare al contratto
  • esclusione di un’eventuale sublocazione dell’immobile

Contratto transitorio per studenti

Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, sono previsti accordi territoriali per la stipula di contratti-tipo, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Questa tipologia di contratti, prevista dai commi 2 e 3, art 5 Legge n 431/98, può avere una durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione, in questa tipologia contrattuale, sono stabiliti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee.

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