Affittare camere in condominio si può

Pubblicata il: 16 Febbraio 2022

Affittare camere in condominio si può

Per ottimizzare la rendita del proprio immobile si puo’ ricorrere a un’attività di Bed and breakfast o affittacamere anche in un condominio. Queste attività comportano però un andirivieni di sconosciuti non graditi dagli altri condomini.

In genere le sentenze nel merito, che vedono contrapporsi le esigenze di tranquillità dei condomini con quelle di avere un reddito dei proprietari di uno o più appartamenti, danno ragione ai proprietari (spesso si tratta si società immobiliari che hanno in carico gli immobili), rilevando che non esistono i presupposti per impedire di svolgere una attività ricettiva nel condominio.

Per la giurisprudenza il divieto di avere un’attività di B&B o di Affittacamere può essere imposto legittimamente solo se stabilito dal regolamento contrattuale, cioè sottoscritto da tutti o predisposto dal costruttore e richiamato nei vari atti di compravendita. In alternativa, l’attività ricettiva deve essere vietata da una delibera assembleare assunta all’unanimità, cioè con la partecipazione e il voto favorevole di tutti i condomini, cosa impossibile se anche uno solo dei condomini non è d’accordo perché lui affitta camere ho ha un’attività di B&B.

Il divieto alle attività in esame limitano le facoltà di godimento che i vari proprietari possono esercitare sulle rispettive proprietà esclusive, quindi non è ammissibile imporlo, a meno che chi acquista non sia preavvisato del divieto da un regolamento già esistente e che lui sottoscrive all’atto dell’acquisto.

A stabilire “definitivamente” queste conclusioni è anche la Corte di Cassazione: “I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alle proprietà individuali, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti(Cass. sent. n. 21307/2016)”.

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