Pubblicata il: 20 Febbraio 2024
Assemblea condominiale in via telematica
In linea di principio, nel verbale assembleare occorre indicare ingressi e uscite dei condomini nel corso della riunione. Quindi anche nelle assemblee con presenze telematiche occorre registrare le disconnessioni e le riconnessioni dalla piattaforma informatica sulla quale si svolge la riunione, altrimenti non vi sarebbe certezza sul numero di condomini presenti al momento del voto e quindi le relative deliberazioni potrebbero essere annullate. Sentenza n. 3330 del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2023.
La sentenza è derivata dalla impugnazione delle delibere fatte da alcuni condomini che contestavano l’omesso controllo e l’erronea verbalizzazione del regolare svolgimento con modalità telematica della riunione, e incertezza sull’individuazione dei condomini che avevano effettivamente partecipato e se collegati o meno alla piattaforma informatica.
Il Tribunale di Roma ha applicato alle nuove modalità assembleari telematiche le regole tradizionali, valide per le riunioni in presenza. Il voto dei condomini, per poter essere validamente conteggiato, deve essere espresso, personalmente o per delega, nel momento in cui i presenti sono chiamati a votare sulle singole questioni poste all’ordine del giorno. Quindi, come deliberato a suo tempo dalla Cassazione, non si può tenere conto dell’adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, (Cass. civ., 13/02/99, n. 1208).
Il verbale assembleare deve quindi dare contezza dei soggetti effettivamente presenti al momento del voto, in modo da poter verificare il raggiungimento del quorum deliberativo volta per volta necessario.
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