Pubblicata il: 07 Novembre 2024
Cambiare Residenza
L’articolo 43 del Codice Civile recita: “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora. Per il cambio di residenza occorre far domanda all’Anagrafe del Comune attraverso raccomandata o Pec allegando Documento di identità, Codice fiscale, Atto di proprietà o Contratto di affitto e Stato di famiglia.
Una volta che il cittadino ha presentato la domanda relativa al cambio di residenza, l’anagrafe comunale provvede a registrare la nuova residenza, la cui efficacia parte dalla data di inoltro della domanda. Poi scatta la verifica della Polizia Municipale.
L’obiettivo principe dei Vigili è quello di contrastare le residenze fittizie, ossia quelle residenze di comodo legate prevalentemente a vantaggi di natura fiscale e sociale.
Quindi sarà verificata la presenza abituale, la dimora abituale. identificazione dei conviventi e la verifica della documentazione.
I vigili avranno 45 giorni di tempo per effettuare i controlli. Entro questo tempo, la Polizia Municipale si recherà presso il nuovo indirizzo indicato dal cittadino, al fine di ottemperare alla richiesta di accertamento partita dall’ufficio anagrafe.
Secondo quanto previsto dal decreto n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, vale la regola del silenzio-assenso, per cui in assenza di una visita della PM entro i termini e dell’indicazione degli eventuali requisiti mancanti, la pratica del cambio di residenza si intenderà perfezionata.
Non ci sono degli orari definiti per la “visita” che non è concordata, quindi non ci sarà alcun preavviso e potrà avvenire anche in giorni festivi.
Nell’arco dei 45 giorni previsti per i controlli, i vigili si recheranno fino a un massimo di tre volte presso il nuovo indirizzo indicato dal cittadino.
Se la prima visita andrà subito a buon fine, allora sarà confermato il cambio di residenza e la pratica si concluderà con esito positivo.
In caso contrario, ossia di irreperibilità del cittadino, i vigili torneranno a bussare alla sua porta per altre due volte e se anche questi ulteriori tentativi non dovessero avere un esito positivo, si potrà correre il rischio di revoca della richiesta di cambio di residenza.
Nel caso di accertamento negativo dovuto a una residenza fittizia, si andrà incontro al rischio di sanzioni amministrative e penali. Il cittadino si vedrà negata la sua richiesta di cambio di residenza e potrà anche perdere eventuali benefici fiscali o assistenziali ricevuti proprio in seguito al cambio di residenza. Inoltre, si correrà il rischio che si configuri il reato di falso in atto pubblico, per il quale è prevista la reclusione fino a due anni.