Condominio e variazione della residenza del proprietario

Pubblicata il: 13 Giugno 2024

Condominio e variazione della residenza del proprietario

Si parla di cambio di residenza quando la si sposta da un comune ad un altro, mentre nell’ambito dello stesso comune si parla di cambio di abitazione. Comunemente come cambio di residenza si intende anche il trasferimento d’indirizzo. Va da sé che ogni cambio di residenza va segnalato ai competenti uffici comunali.

Come prescrive l’art. 1130 è fatto obbligo all’amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale che deve contenere le generalità dei singoli proprietari, il codice fiscale, la residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Detto registro può essere liberamente consultato dagli interessati, nei giorni ed alle ore che l’amministratore deve comunicare contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, così come prescritto dall’art. 1129, secondo comma, c.c..

Quindi vi sono conseguenze derivanti dall’inadempimento, cioè dalla mancata comunicazione all’amministratore della variazione di residenza. La norma stabilisce che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Dopo trenta giorni, in caso di non risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo al proprietario che non ha comunicato la variazione di residenza.

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