Contratto d’affitto transitorio

Pubblicata il: 05 Maggio 2022

Contratto d’affitto transitorio

Studenti fuori sede e lavoratori in trasferta utilizzano spesso il contratto di affitto transitorio. Una formula che soddisfa esigenze dei proprietari e/o dei conduttori di durata massima di 18 mesi, non rinnovabili.

E’ disciplinato dalla legge n. 431 del 1998, è destinato alle locazioni temporanee (da 30 giorni a 18 mesi) e non turistiche. E consentito per casi specifici, al di fuori dei quali non può essere stipulato.

Un “transitorio” può essere stipulato se non si ha a disposizione la propria casa a causa di calamità o perché l’immobile necessita di una ristrutturazione; per motivi di studio o lavoro a termine; se si deve assistere un familiare per problemi di salute, se si ha necessità di un nuovo alloggio dopo la separazione dal coniuge.

E’ necessario documentare la temporaneità dell’affitto all’interno di apposite clausole del contratto, dalle quali risulti che è l’inquilino a cercare questo tipo di contratto per particolari motivi o che è il proprietario che decide di dare in affitto la propria casa per pochi mesi.

Motivi di studio è tra le ragioni di stipula di un “transitorio”. Quindi uno studente fuori sede può prendere in locazione un immobile stipulando un contratto transitorio.

Il modello del contratto di affitto transitorio è predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Il contratto deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi: le generalità delle parti; la descrizione dell’immobile; l’indicazione dell’importo del canone; le modalità di versamento; la durata della locazione; l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso; l’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, nel contratto di affitto transitorio è possibile applicare la cedolare secca al 10%.

La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta si applica – oltre che ai contratti di affitto agevolati (3+2 anni) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori disciplinati dalla legge n. 431 del 1998.

Per un “transitorio” è possibile dare disdetta in qualsiasi momento, senza bisogno di un preavviso.

In Asppi potrai avere tutte le info necessarie

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