Gravi difetti di costruzione

Pubblicata il: 07 Marzo 2024

Gravi difetti di costruzione

Quando in un condominio si presentano gravi vizi costruttivi è necessario, da subito, stabilire se il difetto è di una parte comune dell’edificio o di singole unità immobiliari per avviare efficacemente l’azione giudiziaria.

La norma di riferimento è l’art. 1669 c.c. che recita: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Quindi occorre stabilire chi deve agire: se spetta all’Amministratore del condominio o al singolo proprietario di una o più unità immobiliari. Inoltre, sono da capire i termini di decadenza e di prescrizione e della loro decorrenza, per non incorrere in preclusioni all’esercizio dell’azione giudiziaria prevista.

Le risposte a tali interrogativi sono contenute in una recente sentenza n. 1738 del 30 novembre 2022 del Tribunale di Nocera Inferiore:

La legittimazione ad agire spetta a tutti i soggetti danneggiati ossia al Committente della costruzione dell’edificio, ma anche agli acquirenti del committente e ad ogni terzo danneggiato.

Pertanto, anche l’amministratore di condominio ha il potere di agire per far valere i gravi vizi di costruzione di cui all’art. 1669 c.c., ma soltanto in relazione alle parti comuni dell’edificio anche senza preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, in virtù del potere/dovere di cui all’art. 1130 comma 1 n. 4 c.c. di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

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