Installare l’ascensore in un edificio dove non c’è

Pubblicata il: 14 Febbraio 2025

Installare l’ascensore in un edificio dove non c’è

L’installazione di un ascensore in un condominio che non ne è dotato, è una innovazione per migliorare la qualità della vita dei condomini e anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche utili ai disabili ed agli anziani. Ma è anche utile per dar maggior valore alle unità immobiliari del condominio.

Per l’installazione si prevede l’approvazione dell’Assemblea con maggioranza qualificata, quella prevista per le innovazioni dall’art. 1136 quinto comma del Codice civile, cioè (maggioranza degli intervenuti in Assemblea ed almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio), qualora l’ascensore serva ad abbattere le barriere architettoniche in presenza di disabili con problemi di deambulazione in condominio, è possibile l’approvazione anche con una maggioranza più ridotta, quella prevista dall’art. 1136 secondo comma del Codice civile, cioè (maggioranza degli intervenuti in Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio).

Tuttavia, prima di procedere alla deliberazione dell’installazione dell’impianto, occorre che l’amministratore dia incarico ad un tecnico qualificato ed abilitato affinché esegua uno studio di fattibilità e congruità tecnica dell’opera in relazione alla struttura e all’aspetto architettonico dell’edificio. 

Gli aspetti tecnici, evidenziati da un tecnico qualificato, relativi alla realizzazione dell’opera, devono essere portati a conoscenza dei condomini al fine di consentire loro di adottare una ponderata decisione in sede di Assemblea. E’ recente una sentenza (n. 1600 del 2/12/24) del Tribunale di Perugia sul tema.

La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Perugia (sentenza n. 1600 del 2 dicembre 2024).

Quindi l’Amministratore deve ottenere la documentazione tecnica contemplante tutti gli aspetti principali e rilevanti dell’impianto e portarla a conoscenza dei condòmini perché la delibera assembleare senza il preventivo approfondimento della fattibilità e congruità strutturale e architettonica dell’ascensore da realizzare è invalida perché presa in violazione del dovere di trasparenza ed informazione di condòmini.

In Asppi a disposizione alcuni legati per informazioni

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