La compravendita

Pubblicata il: 16 Aprile 2024

La compravendita

Il contratto preliminare di compravendita disciplina tutti gli accordi che poi verranno replicati nel contratto definitivo. All’interno del contratto preliminare, che spesso nella prassi viene chiamato anche compromesso, verranno le modalità di pagamento del prezzo, l’importo del prezzo se la parte acquirente si può o no riservare, di finanziare l’acquisto tramite un mutuo.

Fanno parte del preliminare anche le modalità di erogazione del mutuo da parte della banca, come pure il termine entro cui dovrà essere concluso il preliminare e anche il momento in cui l’immobile verrà consegnato.

Della stipula di un preliminare si incarica un notaio, che riporterà le volontà e le necessità specifiche delle parti e soprattutto potrà svolgere, fin dal momento della conclusione del preliminare, tutti gli accertamenti catastali, ipotecari, urbanistici che riguardano l’immobile, ed evitare che ci siano sorprese al momento della stipula del definitivo.

Quando si paga come acconto una somma molto rilevante, è bene trascrivere il preliminare, perché quell’atto poi costituirà titolo esecutivo per il recupero di quelle somme.

Il vantaggio della conclusione del preliminare per atto notarile è quello della trascrizione del contratto preliminare all’interno dei pubblici registri immobiliari. È sicuramente consigliato e in taluni casi è obbligatorio redigere il contratto preliminare per atto notarile, quando il venditore è un’impresa e quindi un soggetto potenzialmente fallibile.

In Asppi attraverso notai convenzionati e possibile avere tutte le informazioni necessarie .

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