Pubblicata il: 28 Ottobre 2024
L’anagrafe del condominio
L’art. 1130 cc sesto comma, impone all’amministratore l’obbligo di curare la tenuta dell’anagrafe condominiale, cioè del registro contenente le generalità non solo dei singoli proprietari, ma anche dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, cioè di chi ci abita a vario titolo. Quindi nel registro sono riportati non solo i nominativi dei condòmini, ma anche degli inquilini, cioè di coloro che vivono nelle unità abitative in forza di un contratto di locazione o di comodato.
Va ricordato che l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale è obbligo inderogabile dell’amministratore,anche se il proprietario non provvede comunicare la variazione dei dati che dovrebbe essere fatta entro sessanta giorni.
Quindi fatta richiesta formale e non avendo ricevuto risposta egli può acquisire autonomamente le notizie addebitandone il costo ai condòmini che hanno causato l’esborso con la loro inerzia.
Però nessuna legge impone all’amministratore di conoscere il nominativo di tutti i soggetti che alloggiano all’interno degli appartamenti condominiali. Tale obbligo è limitato ai titolari formali di diritti reali o personali di godimento, così come si evincono dall’anagrafe condominiale. Perciò non occorre comunicare all’amministratore eventuali ospiti come amici, parenti, eccetera.
Il condomino che concede in locazione breve, quindi non superiore a trenta giorni il proprio appartamento non deve chiedere all’amministratore l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. L’obbligo è assolto quando, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, comunica alla questura le generalità delle persone alloggiate via web.