Pubblicata il: 17 Ottobre 2024
Nessun regolamento può vietare la detenzione di cani in condominio.
E’ frequente la lamentela di qualche condomino che lamenta per i rumori di cani e chiede l’allontanamento dell’animale dallo stabile. Ma tra le disposizioni introdotte della legge n. 220 del 2012 di riforma della disciplina condominiale vi è la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. secondo cui le norme del regolamento di condominio non possono “vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Tale disposizione è la conferma del principio secondo il quale nessun regolamento approvato dalla maggioranza può il diritto di tenere un animale domestico nella proprietà esclusiva.
A chi è disturbato dalla presenza di animali presenti negli appartamenti vicini viene in soccorso la regola che, se il regolamento è di natura contrattuale, o approvato alla unanimità dei proprietari il divieto ai nostri amici a 4 o due zampe è legittimo.
Quindi è affermativo dire che vietare la detenzione di cani negli appartamenti in condominio è certamente possibile, ma solo con clausole di natura contrattuale del regolamento accettate da tutti.
Oggi però una parte della giurisprudenza non condivide queste conclusioni e sottolinea un’accresciuta sensibilità sociale verso gli animali.
Infatti una recente decisione della Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 766/2024) ha ribaltato la sentenza di primo grado che obbligava i condomini all’osservanza del regolamento, cioè di non tenere cani in condominio
I giudici di secondo grado hanno affermato che deve essere senz’altro riconosciuto al rapporto uomo-animale domestico un interesse giuridico da tutelare e a cui va attribuito un valore di portata costituzionale ai sensi dell’art. art. 2 della carta pertanto qualificando il diritto al rapporto affettivo uomo-animale domestico quale diritto di nuova generazione.
Secondo i giudici bolognesi l’art. 1138 c.c. u.c. ha, quindi, previsto un espresso riconoscimento a tale diritto e, segnatamente, a quello della coabitazione con l’animale domestico, come estrinsecazione del più ampio diritto al rapporto affettivo con l’animale.
La Corte di Appello ha ritenuto che l’interesse dell’attore a vedere conservata la clausola contrattuale che vieta la detenzione degli animali domestici non sia meritevole di tutela in quanto collide con tutta evidenza sia con i principi europei che quelli del legislatore italiano posti a difesa del rapporto uomo – animale domestico.
Insomma la giurisprudenza su questo tema sta “evolvendo” e tutto lascia pensare che presto vi sarà una legge che consentirà la coabitazione tra umani ed animali anche a discapito di chi viene disturbato da rumori canini.
Ulteriori chiarimenti si possono avere interpellando i legali presenti in Asppi