Pubblicata il: 25 Febbraio 2025
Ripartizione spese sostituzione ascensore
Qualora si decidesse di installare un nuovo ascensore in sostituzione di quello esistente, come ripartire le spese?
L’installazione ex novo di un ascensore, è un’innovazione, però la giurisprudenza sottolinea che non tutte le opere modificative delle cose comuni vanno considerate innovative.
Per la Cassazione sono tali solamente quelle modifiche la cui esecuzione comporta un mutamento di destinazione d’uso di una parte comune, ovvero una consistenza materiale differente delle cose comuni oggetto di intervento (Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
L’installazione di un ascensore è innovazione gravosa suscettibile di utilizzazione separata e come tale soggetta a quanto disposto dall’art. 1121 c.c. che stabilisce regole di esenzione spese per chi non intenda partecipare all’installazione ed all’uso dell’ascensore.
Ma la sostituzione di un ascensore, è opera straordinaria di notevole entità, quindi ai fini della individuazione dei quorum deliberativi non c’è differenza tra installazione ex novo dell’ascensore e sostituzione dell’impianto. Quest’ultima va considerata opera di notevole entità e quindi soggetta alle medesime maggioranze previste per le innovazioni, senza possibilità per i dissenzienti di esonerarsi dalla spesa.
Tuttavia l’installazione ex novo di un ascensore e invece la sua sostituzione hanno una diversa ripartizione delle spese.
La prima è un’innovazione, quindi va applicato il primo comma dell’art. 1123 c.c., cioè deve essere ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
I costi per la seconda tipologia di intervento, invece, dovendo essere equiparata ad un’opera manutentiva e/o ricostruttiva, devono essere suddivisi sulla base delle tabelle millesimali redatte in conformità dei dettami contenuti nell’art. 1124 c.c. per il quale le spese relative a scale ed ascensori vanno assegnati ai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa è ripartita per la metà secondo il valore dell’unità immobiliare e per l’altra metà in ragione dell’altezza del piano dal suolo. L’ascensore, così come le scale sono mezzi indispensabili per accedere al tetto o eventualmente ad un terrazzo di copertura, quindi sono parti comuni anche dei proprietari di negozi e locali con accesso dalla strada, quindi anche questi condomini ne usufruiscono per la conservazione e la manutenzione del tetto.
In Asppi a disposizione alcuni legati per informazioni.